Credito d’Imposta 4.0 per acquistare un trattore

Come funziona in una società di persone: la risposta al quesito di un lettore

DOMANDA

Sono il legale rappresentante di una Società Agricola Semplice.

La nostra società, costituita da 6 soci, è intenzionata ad acquisire un trattore che rispetta i requisiti per aver diritto al credito d’imposta 4.0.

Purtroppo la legge di bilancio 2021 ha portato il periodo di compensazione a tre anni in parti uguali, un po’ pochi per noi, in base all’importo da compensare annualmente, tenuto conto di quello che la nostra società paga di solito tra imposte, contributi Inps/Inail e altro ogni anno.

Comunque, essendo la nostra una società di persona, da mie ricerche effettuate, c’è la possibilità di portare il credito d’imposta in capo ai soci della stessa.


RISPOSTA

Con la Legge di Bilancio 2021 (l. 178/2020), il legislatore ha riscritto le regole per il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto per la prima volta dalla precedente Legge di Bilancio (l. 160/2019).

Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/6/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 l’ordine sia accettato dal venditore e siano pagati acconti pari almeno al 20% del prezzo.

Gli investimenti agevolabili possono essere ricompresi in tre gruppi, caratterizzati da una diversa misura del credito spettante e da un diverso limite di spesa: a) beni strumentali materiali compresi nell’allegato A della l. 232/2016; b) beni strumentali immateriali 4.0 compresi nell’allegato B della l. 232/2016; c) beni strumentali materiali e immateriali diversi dai precedenti.

Tra le novità della Legge di Bilancio si segnala che il credito di imposta per i beni materiali 4.0 passa dal 40 al 50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni, e scende al 30% per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni e al 20% per gli investimenti superiori fino a venti milioni; sono aumentate anche le percentuali per i beni immateriali 4.0 (programmi di software) che spetta in misura pari al 20% al posto del precedente 15% e quello per i beni strumentali non interconnessi che dal 6 passano al 10%.

Restano esclusi dal credito, come accadeva in passato, veicoli di cui all’art. 164, comma 1, del Tuir, i beni che hanno un coefficiente di ammortamento ai fini fiscali inferiore al 6,5%, i fabbricati e costruzioni e i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le novità, inoltre, riguardano anche le modalità di utilizzo del credito stesso.

Il credito, infatti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali, a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene oppure, nel caso di beni interconnessi, a decorrere dall’anno in cui questa avviene.

Fino allo scorso anno, invece, il credito poteva essere utilizzato in compensazione in 5 quote annuali a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione del bene.

Tanto premesso, si passa all’analisi dettagliata rispondendo ad alcuni quesiti.


1QUESITO 1)

L’acquisto di un trattore interconnesso rientra nell’art. 1, comma 1056 della l. di bilancio 2021 per il quale è previsto un credito d’imposta pari al 50% del costo di acquisto (investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’all. A della l. 11/12/2016 n. 232)?

Il trattore è un bene ammesso a fruire del credito di imposta. Infatti, l’esclusione prevista dal comma 1053 della l. 178/2020 riguarda i veicoli indicati nell’articolo 164 del Tuir, vale a dire aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) dell’articolo 54 del Codice della Strada (dlgs. 285/1992) nonché motocicli e ciclomotori. I trattori stradali sono, invece, inclusi nelle lettere e), f), g), h) dell’articolo 54, mentre le macchine agricole sono, invece, incluse nell’articolo 57, quindi non sono interessati da alcuna esclusione. L’inclusione del trattore tra i beni 4.0 che possono beneficiare di una misura più elevata di credito va valutata da un tecnico. I trattori, infatti, sono generalmente utilizzati per eseguire operazioni agricole avvalendosi di apposite attrezzature a questi connesse (o interconnesse). Sebbene solo per gli investimenti di costo unitario superiore a 300mila € sia obbligatorio redigere una perizia da cui risulti che i beni possiedano i requisiti di interconnessione, questa potrebbe rivelarsi utile anche nel caso di investimenti di ammontare inferiore.

2QUESITO 2)

Visto che dobbiamo acquistarlo con un leasing a 5 anni, il credito di imposta è compatibile con la richiesta del rimborso degli interessi in base alla “nuova Sabatini”?

La “Sabatini” è una agevolazione messa a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico (Mef) con lo scopo di facilitare l’accesso al credito delle imprese. Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Mef rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. Come ricorda dal Mef, nelle Faq pubblicate sul proprio sito internet, le regole di cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili alle agevolazioni “Nuova Sabatini” siano inquadrabili come aiuti di Stato; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese le quali non configurano aiuti di Stato. Pertanto, considerato che il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e, quindi, non costituisce un aiuto di Stato, il cumulo è ammesso senza tener conto delle specifiche regole di cumulo previste nell’ambito della agevolazione “Sabatini”. Resta inteso che continua ad applicarsi la previsione di cui al comma 1059 della Legge 178/2020 secondo cui il cumulo tra e misure, anche tenuto conto della non concorrenza del credito di imposta in beni strumentali alla formazione del reddito, non comporti il superamento del costo sostenuto.

3QUESITO 3)

In base a quanto indicato nel comma 1059 della l. di bilancio 2021, la compensazione può avvenire a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione del bene. Questo significa, ad esempio, che se effettuiamo l’acquisto e connessione entro il prossimo 31/5, possiamo incominciare a compensare i contributi Inps in scadenza il 16/6 e così via per il 2021 fino a un massimo di 1/3 del ns. credito d’imposta?

La compensazione può avvenire a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene o dell’interconnessione, se successiva. Ne consegue che, come nell’esempio proposto, se l’interconnessione del bene avviene entro il 31/5, il credito potrà essere utilizzato già dal 16/6. Si ricorda, infatti, che i crediti di imposta non sono soggetti all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi per l’utilizzo.

4QUESITO 4)

Se sì, quanto al punto 3, se la società non riesce nel 2021 a compensare con i propri tributi/contributi il terzo del credito d’imposta, il residuo deve essere compensato dai soci sempre nel 2021 oppure nel 2022, tramite il quadro RU dell’Unico della società che attribuisce il residuo ai soci che lo indicano a loro volta nella propria dichiarazione dei redditi in modo di poterlo compensare con le imposte da pagare nel 2022 nella propria dichiarazione dei redditi oppure occorre attendere l’anno successivo (il 2023) per compensarlo?
Se sì, quanto al punto 4, i soci hanno la possibilità di compensarlo tramite il 730 o devono fare l’Unico per la compensazione?
In caso un socio non abbia imposte da pagare nella dichiarazione dei redditi, può compensare la propria quota tramite F24 per pagamento Imu-Tari-contributi Inps in qualità di coltivatore diretto o altro- tassa iscrizione Cciaa e altre imposte/contributi/tasse pagabili con F24? Se sì, quale dichiarazione fare o iter deve seguire?
L’attribuzione del credito di imposta residuo ai soci, tramite il quadro RU dell’Unico della società, può essere fatta senza rispettare alcuna regola (ad esempio in base a quanto ognuno possa compensare o anche escludendo qualcuno perché non può compensare) o in base alla quota (%) di partecipazione al capitale della società o in parti uguali indipendentemente dalla % di quota di partecipazione al capitale della società?
Infine, in caso un socio non riesca a compensare del tutto la propria quota in un anno, può compensarla in quello successivo?

In occasione dell’evento “Telefisco 2021”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come comportarsi nel caso di mancato utilizzo di una quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno. In particolare, la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. Pertanto, afferma l’ufficio, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Ad esempio, ipotizzando un credito di imposta pari a 900 euro, da ripartire in 3 quote annuali di 300 euro, nel caso in cui in un anno si utilizzi una quota pari a 250 per incapienza, nell’anno successivo l’eccedenza di 50 potrà essere utilizzata in aggiunta a quella dell’anno pari a 300 (per un totale di 350). Sulla attribuzione del credito ai soci per trasparenza, ad oggi non risulta alcun chiarimento ufficiale. A parere di chi scrive, l’operazione sarebbe possibile, tuttavia è opportuno un chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria.

In assenza di una norma o comunque di una concessione da parte dell’amministrazione finanziaria, non è possibile quindi fare alcuna considerazione su come i soci potrebbero utilizzare il credito.

Si precisa però che i soci di società semplici agricole sono tra i soggetti che possono presentare il modello 730 e che, generalmente, l’attribuzione del reddito e/o dei crediti di imposta avviene in base alla partecipazione agli utili.

Credito d’Imposta 4.0 per acquistare un trattore - Ultima modifica: 2021-05-19T14:45:14+02:00 da Roberta Ponci

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